(23-12-2009)
Interrogazione a risposta
scritta al ministro Tremonti
...
Art
19 c 10 della legge 262
Con
regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, è ridefinito
l'assetto proprietario della Banca
d'Italia, e sono disciplinate le modalità di
trasferimento, entro tre anni dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d'Italia in possesso di soggetti diversi
dallo Stato o da altri enti pubblici. |
Al signor Ministro dell'Economia e delle Finanze
premesso che il popolo italiano in base all'art. 1 della Costituzione, «La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della
Costituzione», è Sovrano e fra le varie Sovranità rientra anche la Sovranità
monetaria. La Sovranità monetaria consiste nel diritto di emettere moneta ex
nihilo.
La Sovranità di uno Stato è indisponibile e inalienabile per chiunque tranne che
per il popolo italiano che ne è il titolare esclusivo secondo qualsiasi testo di
diritto Costituzionale e lo stato deteneva LA SOVRANITA' MONETARIA fino alla
privatizzazione delle tre BIN Banca Commerciale Italiana, Banca di Roma e
Credito Italiano.
Si seguitò poi a vendere ai privati anche le partecipazioni nelle Banche di
interesse nazionale come la BNL e l'Istituto bancario S Paolo di Torino.
Premesso che nel 1992 iniziò la privatizzazione delle tre BIN nella quale
il Ministro del Tesoro "dimenticò" di trattenere le quote della Banca d'Italia
che in base al vecchio art. 3 dello Statuto della Banca d'Italia dovevano essere
dello stato o di aziende con capitale a maggioranza statale.
Con queste incaute vendite si trasferì ai privati la Sovranità monetaria e si
privatizzò la Banca d'Italia in maniera illegale rispetto al vecchio art 3 dello
Statuto della Banca d'Italia che in un secondo tempo, per coprire la vendita
illegale, fu riformato, dopo 14 anni di silenzio di politici e media, dai
banchieri il 12/12/2006 quando è stato approvato per Decreto, dal Presidente del
Consiglio Romano Prodi (ex consulente Goldman Sachs) e dal ministro
dell'Economia Tommaso Padoa Schioppa, membro di Aspen Institute, della
Commissione trilaterale e del Bilderberg Club, e avallato dal presidente della
Repubblica Napolitano, la modifica all'art 3 dello statuto della Banca d'Italia
il quale non prevede più la maggioranza dello Stato in Banca d'Italia.
Premesso che il 7 febbraio 1992 con la firma del Trattato di Maastricht
da parte del Governo Andreotti, il cui art 105 A prevedeva che l'unico Ente
autorizzato a emettere moneta fosse la BCE, banca privata e per giunta
straniera, ci fu la cessione "contra legem" della Sovranità monetaria, avvenuta
esplicitamente contro la legge italiana, perché la Sovranità monetaria non è a
discrezione di un qualsiasi governo o di chiunque altro che non sia il popolo
italiano ed inoltre non si seguì l'iter previsto dalla Costituzione per la
modifica di quest'ultima.
Premesso che la cessione a banchieri privati, per giunta stranieri, della
Sovranità monetaria è stata fatta in maniera incostituzionale in quanto è stata
fatta una modifica alla Costituzione senza seguire l'iter previsto dalla stessa
per le modifiche e inoltre qualsiasi Sovranità non è nella disponibilità di
nessun governo. Infatti, la Costituzione italiana non prevede in alcun modo la
cessione della Sovranità monetaria e men che meno a privati stranieri.
Premesso che secondo l'Articolo 105A del Trattato di Maastricht:
1. La BCE ha il diritto esclusivo di autorizzare l'emissione di banconote
all'interno della Comunità. La BCE e le Banche centrali nazionali possono
emettere banconote. Le banconote emesse dalla BCE e dalle Banche Centrali
nazionali costituiscono le uniche banconote aventi corso legale nella Comunità.
2. Gli Stati membri possono coniare monete metalliche con l'approvazione delle
BCE per quanto riguarda il volume del conio.
Premesso che l'autocrazia della BCE, unico creatore di moneta nell'Unione
europea, entrò in tutti gli ordinamenti giuridici dell'Unione Europea per
effetto del Trattato più volte citato (articolo 107).
Tutto ciò premesso,
SI CHIEDE di conoscere
dal Ministro del Tesoro pro tempore in quanto tempo prevede sia possibile
riparare i danni arrecati all'intero popolo italiano, dato che è doverosa l'
applicazione della Legge 262 del 28 dicembre 2005 il cui art 19 c 10 impone il
rientro delle quote della Banca d'Italia nelle mani dello Stato entro tre anni,
mentre sono già passati quattro anni dalla sua promulgazione e il cui
regolamento di attuazione non è stato finora redatto, con la conseguenza che la
legge succitata non è mai stata applicata mentre lo Stato è costretto a chiedere
in prestito alla banca centrale il denaro di cui necessita pagandone gli
interessi ad una banca privata straniera, la BCE, e facendo pagare i costi agli
italiani del tutto ignari della truffa.
Art 19 c 10 della legge 262
Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, è ridefinito l'assetto proprietario della Banca d'Italia, e sono
disciplinate le modalità di trasferimento, entro tre anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, delle quote di partecipazione al capitale della
Banca d'Italia in possesso di soggetti diversi dallo Stato o da altri enti
pubblici.
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